È stato comunicato il nuovo coefficiente di rivalutazione per il calcolo del TFR. A quanto ammonta la prestazione?
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), detto anche liquidazione o buonuscita, è una somma che, ai sensi dell’art. 2120 del codice civile, spetta ai lavoratori dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal tipo di contratto con il quale erano stati assunti.
Ogni mese, infatti, i dipendenti accantonano una quota di stipendio che verrà, poi, liquidata alla fine del periodo di attività.
Si tratta di una prestazione a carattere differito e previdenziale, perché ha lo scopo di garantire al lavoratore un adeguato sussidio economico al termine del contratto e perché può essere investita nei Fondi di pensione complementare. La previdenza complementare assicura una serie di vantaggi, tra cui la deducibilità fiscale e la possibilità di incrementare il futuro assegno pensionistico.
Il Trattamento di Fine Rapporto viene calcolato addizionando per ogni anno lavorato una quota pari e non superiore allo stipendio annuo e, infine, dividendo il risultato per 13,5.
Il TFR, inoltre, è oggetto di rivalutazione annua, sulla base di un coefficiente formato da una componente fissa dell’1,5% e da una componente variabile del 75%, determinata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT relativo al mese di dicembre dell’anno precedente.
Il coefficiente di rivalutazione di luglio 2023, per le quote accantonate lo scorso dicembre, è pari a 1,192259. L’indice dei prezzi al consumo reso noto dall’ISTAT, invece, è pari a 118,7.
Ricordiamo che, dal 1° gennaio 2015, sulla rivalutazione si applica l’imposta sostitutiva del 17%. Sono esonerati da tale pagamento solo i lavoratori che hanno deciso di aderire ad un Fondo di pensione complementare, perché, in questo caso, tutto il TFR viene devoluto al Fondo.
I dipendenti che hanno maturato non meno di 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere, prima della cessazione del rapporto, un’anticipazione di massimo il 70% del TFR spettante.
La richiesta di anticipo, tuttavia, è possibile solo per le seguenti ragioni:
L’anticipo, tuttavia, può essere accordato per una sola volta durante tutta la durata del rapporto lavorativo e, ovviamente, viene sottratta alla cifra finale del Trattamento di Fine Rapporto.
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