Assegno di inclusione 2026: importo ridotto nel primo mese, ma nessuna sospensione- pontilenews.it
Con l’avvicinarsi del nuovo anno, si aggiorna la disciplina relativa all’Assegno di inclusione 2026, con importanti novità.
Nel contesto delle misure a sostegno delle famiglie e dei nuclei con figli a carico, si confermano le regole per la gestione della prestazione, soprattutto in relazione al compimento della maggiore età dei figli beneficiari.
Tra le novità emerse per l’assegno di inclusione 2026 figura un importo ridotto per la prima mensilità, una misura che punta a modulare l’erogazione iniziale ma che non prevede alcuna interruzione nel corso dell’anno. Questo significa che, nonostante la riduzione iniziale, l’erogazione dell’assegno procede regolarmente senza sospensioni mensili per tutto l’anno di riferimento.
Le famiglie interessate possono quindi contare su una continuità del sostegno economico, elemento fondamentale per garantire la stabilità del reddito e la capacità di pianificazione finanziaria. La riduzione iniziale rappresenta una strategia per ottimizzare le risorse pubbliche senza penalizzare i beneficiari nel medio termine.
Maggiore età e continuità dell’Assegno Unico: cosa cambia dal 2022 al 2026
L’Assegno Unico Universale ha rappresentato un punto di svolta sin dalla sua introduzione nel 2022, con regole precise per la sua erogazione in relazione all’età dei figli a carico. Un aspetto centrale riguarda il blocco dell’assegno al compimento del diciottesimo anno di età del figlio, che richiede una nuova domanda o un aggiornamento della domanda originaria.
Secondo quanto chiarito dall’INPS nel messaggio 1714 del 20 aprile 2022, e confermato negli aggiornamenti successivi, l’ingresso nella maggiore età del figlio non determina la decadenza automatica dell’assegno, ma ne sospende temporaneamente l’erogazione in attesa che vengano forniti nuovi dati sulla situazione del figlio maggiorenne. Ciò permette di evitare interruzioni ingiustificate, a patto che il genitore o il figlio provvedano tempestivamente all’aggiornamento della domanda.
Le condizioni necessarie perché l’assegno continui a essere erogato dopo il compimento dei 18 anni sono le seguenti:
– frequenza di un corso di formazione scolastica, professionale o universitario;
– svolgimento di un tirocinio o attività lavorativa con reddito inferiore a 8.000 euro annui;
– iscrizione come disoccupato e ricerca attiva di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolgimento del servizio civile universale.
Queste norme si confermano anche nel 2026 e rappresentano un criterio fondamentale per mantenere il diritto alla prestazione.

Per garantire la continuità nell’erogazione dell’assegno, è indispensabile che, dopo il diciottesimo compleanno del figlio, venga presentata una nuova domanda direttamente dal figlio maggiorenne oppure che il genitore integri la domanda originaria con i dati aggiornati relativi al figlio.
In caso di ritardo nell’aggiornamento, l’INPS blocca temporaneamente l’erogazione dell’assegno fino a quando non viene fornita la documentazione richiesta. Tuttavia, se l’aggiornamento avviene entro la fine dell’annualità di riferimento – che va dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo – è possibile recuperare anche gli arretrati relativi al periodo di sospensione.
Ad esempio, se il figlio compie 18 anni a settembre, il genitore ha tempo fino al 28 febbraio dell’anno successivo per aggiornare la domanda senza perdere gli importi spettanti da ottobre in poi. Se invece l’aggiornamento viene fatto tempestivamente entro il mese del compimento della maggiore età, l’erogazione dell’assegno non subirà alcuna interruzione.
Questa procedura è stata confermata e rinforzata nei regolamenti aggiornati fino al 2025 e si applica integralmente anche al 2026, garantendo una gestione chiara e trasparente della continuità dei benefici.
