Contributi al fondo facoltativo, attenzione: sono sotto la lente d’ingrandimento del fisco

Un’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso Luglio li ha considerati somme imponibili: scopriamo il perché ed i dettagli del caso.

Il caso è emerso agli onori della cronaca fiscale e finanziaria a causa di una lavoratrice, dipendente impiegata presso un istituto bancario. Secondo la donna i contributi versati spontaneamente in un fondo aziendale definito di previdenza complementare non dovevano essere considerati imponibili. 

Una sentenza della Corte di Cassazione getta luce sull'imponibilità dei contributi al fondo facoltativo
Il caso è stato sollevato da una dipendente di istituto bancario – PontileNews.it

Per questo aveva richiesto all’amministrazione finanziaria dell’istituto bancario un rimborso che riteneva le spettasse di diritto. Dunque l’istituto ha negato il rimborso e la dipendente ha perciò deciso di presentare ricorso presso la Commissione Tributaria, accolta in primo grado dalla CTP di Parma ed in secondo grado dalla CTR dell’Emilia Romagna.

Ed in sede di ricorso per Cassazione, poi, ecco che la questione si è potuta dipanare, applicando una norma del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi contenuta nel secondo comma dell’ex articolo 48, oggi trasfuso nell’articolo 51. La norma in questione, infatti, ha potuto chiarire come comportarsi con la problematica esposta in base alla giurisprudenza, che in passato, come ammesso anche dai giudici della Corte di Cassazione, è stata piuttosto “oscillante” a riguardo. Ma non in questo caso.

Il risultato della sentenza: a chi ha dato ragione

In base alle disposizioni richiamate dall’articolo su cui si è basata la Cassazione, mentre i contributi previdenziali, o anche di tipo assistenziale, versati dal datore di lavoro o dal dipendente in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito, i contributi versati facoltativamente su un fondo di previdenza complementare a seguito di un accordo tra dipendente ed azienda concorrono a tutti gli effetti alla base imponibile.

Una sentenza della Corte di Cassazione getta luce sull'imponibilità dei contributi al fondo facoltativo: tutti i dettagli
La Corte di Cassazione ha quindi considerato il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria legittimo – PontileNews.it

In altre parole, il reddito a favore del dipendente derivante dall’accordo deve essere assoggettato al regime fiscale. Nello stesso modo in cui, ad esempio, verrebbe applicato ad una pensione integrativa. Dunque la somma versata dal fondo di previdenza rientra a tutti gli effetti nella base imponibile senza alcuna deduzione. E, sulla stessa base, va calcolata l’imposta dovuta dal contribuente.

Per questo motivo la Cassazione ha dichiarato legittima l’azione di rifiuto del rimborso chiesto dalla contribuente, operata da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’istituto bancario. Si è affermato il principio secondo cui “la determinazione dell’imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa”. E che i fondi come quello in oggetto della disputa rappresentano “una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita”.

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