Sono situazioni davvero non semplici, ma purtroppo ricorrenti: cosa fare se l’inquilino disabile non paga il canone d’affitto mensile? Ecco cosa dice la legge.
Si tratta di una situazione particolarmente spiacevole e complessa: l’inquilino di casa non paga l’affitto, magari per insorti problemi economici anche di una certa gravità; ed i proprietari di immobili che si siano ritrovati in queste situazioni, ben sanno che non sia così semplice – e celere – risolverle. Ancor più complicato il caso di un disabile, nonostante sia importante sottolineare che in questi casi la legislazione non contempli alcuna differenza tra inquilino moroso disabile e non.
Proprio così: anche quando la circostanza riguardi un inquilino moroso con disabilità contemplata e tutelata dalla Legge 104, le responsabilità in capo a questi risultano per legge le stesse identiche in capo ad un inquilino moroso non disabile. Proviamo ad approfondire il codice per capire meglio i diritti-doveri sia del proprietario sia dell’affittuario in casi simili.
E partiamo dal principio: se l’affittuario non paga il canone di locazione per sopraggiunte ristrettezze e difficoltà economiche, il locatore-proprietario può adire allo sfratto. E ne ha diritto a partire dal decorso di 20 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della mensilità. Per farlo, deve dunque rivolgersi al giudice per ottenere il provvedimento. A questo punto cosa succede all’inquilino moroso, disabile e non?
Tornare in regola in sede giudiziale e ulteriori considerazioni sulla 104
Di fronte al giudice, l’inquilino moroso disabile e non disabile può tuttavia sanare la propria posizione ed evitare lo sfratto, direttamente in sede giudiziale. Come recita il primo comma dell’articolo 55 della legge numero 392 del 1978, infatti, “se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice”, la sua posizione ritorna a tutti gli effetti regolare.
Altra importante considerazione, tuttavia, è contenuta nelle stessa legge al successivo comma, il secondo: “Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a 90 giorni”. Questo termine può dilatarsi di ulteriori 30, però, a due condizioni: ovvero che l’inadempienza si sia perpetrata per un massimo di due mesi e che dipenda da circostanze di particolare gravità oggettiva.
Dunque anche la disabilità, accompagnata da eventuale tutela attraverso la Legge 104 (che – badiamo bene – deve essere insorta a seguito della stipula del contratto di affitto e dunque risultare una delle cause delle difficoltà sopraggiunte) può consentire al conduttore disabile moroso di avere fino a quattro mesi per saldare il debito.