Pacifico godimento del bene immobile in affitto: avete mai sentito questa espressione? Scopriamo a cosa si riferisce e di cosa si tratta.
Quando affittiamo casa, il proprietario dell’immobile è senza dubbio un importantissimo punto di riferimento a cui ci rivolgiamo per risolvere disagi e problematiche che emergono durante il periodo di locazione. Tra queste ve n’è una però che solitamente non viene considerata di sua pertinenza: ovvero quella che riguarda le molestie causate dai vicini casa.
Ed effettivamente ha senso ed è opportuno rivolgerci al nostro padrone di casa se il vicino oppure il condomino del piano di sopra sono soliti tenere la musica ad alto volume ad ogni ora del giorno e della notte? O se hanno un cane che proprio non riesce a smettere di abbaiare e di scuotere i lampadari di casa cominciando a correre come un forsennato già dalle prime luci dell’alba?
Ebbene, a rispondere al quesito è il Codice Civile, all’articolo 1575, secondo cui l’inquilino conduttore del bene immobile affittato ha il diritto di “godere pacificamente” di esso. Ed il principio così espresso include anche il dovere da parte del locatore, ovvero del proprietario di casa, di tutelare il conduttore da eventuali turbative provenienti da terzi. Ecco che ne deriva quindi la cosiddetta “garanzie per le molestie”. Ma attenzione: vale solo per una ben specifica categoria di “terzi”.
Cos’è la garanzia per le molestie, quando, come e a chi si applica
L’articolo 1585 del Codice Civile impone al locatore e proprietario dell’immobile di tutelare il conduttore ed affittuario dalle molestie – definite “molestie di diritto” – che possano ridurre l’uso o il godimento del bene immobile. Tuttavia, ciò può avvenire ad una condizione: ovvero che i terzi arrecanti molestie pretendano diritti sul bene locato.
Cosa significa? Ebbene, uscendo dal “legalese” l’articolo afferma che il proprietario di casa è tenuto a tutelare l’affittuario solo ed esclusivamente nel caso si verifichino molestie arrecate da persone che vantino qualche diritto sul bene immobile locato: ad esempio, se i proprietari dell’immobile sono due fratelli ed uno solo di essi intenda disfarsi dell’affittuario per motivi privi di giusta causa.
Diverso invece il caso delle “molestie di fatto”, come ad esempio di vicini chiassosi o che, a causa di una perdita d’acqua, abbiano creato problemi di infiltrazione. Non vantando costoro alcun diritto sul bene locato, non risultano dunque in alcun modo “legati” al proprietario di casa. Nei confronti del quale, quindi, l’affittuario non può rivalersi. L’unico rimedio possibile per il locatario, in casi come questo, è di agire per conto proprio nei confronti del responsabile del danno.