Affitti non riscossi: attenzione, col Fisco non puoi sbagliare, come funziona la dura normativa attuale

Quando si parla di dichiarazione dei redditi è bene evitare di commettere errori, ecco come comportarsi con gli affitti e quali sono i dettagli da considerare

Quando si parla di canone di locazione o, più comunemente di affitto, occorre considerare una molteplicità di variabili che fanno capo all’inserimento di quelli che sono a tutti gli effetti introiti nella dichiarazione dei redditi. Chiaramente l’affitto concorre all’imponibile sul quale andrà calcolata la tassazione.

Affitto non pagato, tassato oppure no
Tasse, cosa prevede la legge in caso di affitti non pagati (pontilenews.it)

Ma potrebbero verificarsi situazioni particolari che potrebbero portare il locatore a domandarsi se determinati importi vadano inseriti o meno. Esaminiamole insieme. La questione è incentrata sul fatto che, non di rado, può capitare che una o più mensilità non vengano pagate dall’affittuario che si rende in tal modo moroso.

Affitto non riscosso, come comportarsi con la dichiarazione dei redditi

Cosa deve fare il locatore in questi casi dal punto di vista della dichiarazione dei redditi? Se dal punto di vista legale la strada percorribile è quella di rivolgersi al tribunale perché si possa procedere con lo sfratto, c’è chi preferisce provare ad attendere nella speranza di arrivare ad un accordo pacifico con l’affittuario e ottenere il denaro che gli spetta. Bisogna però capire come, in questi casi, andare a gestire i canoni di affitto non riscossi.

Dichiarazione dei redditi, le regole per il canone di locazione
Affitto riscosso parzialmente e tasse, come comportarsi (pontilenews.it)

Ebbene il locatore, qualora vi sia dimostrazione chiara dell’intimazione di sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento, potrà non dichiarare i canoni non ricevuti nella dichiarazione dei redditi. Insomma la mancata percezione deve, come stabilito dalla legge, essere comprovata da specifica documentazione.

Vi è anche una novità in tal senso, valida a partire dal 2019: è sufficiente avere prova documentale del procedimento avviato a differenza di quanto previsto con il precedente Decreto che sanciva l’obbligatorietà di dichiarare i canoni non percepiti fino al momento della chiusura del procedimento di convalida dello sfratto.

Invece nel caso in cui il canone venga pagato solo per una parte dell’anno fiscale. occorrerà andare a compilare il rigo RB1 specificando la quota percepita nella colonna 6 e aggiungendo nella colonna 7 il codice 4 per fare in modo che siano soggetti ad imposta soltanto i canoni percepiti.

Ancora, se i canoni non vengono percepiti ma il locatore non avvia la procedura esecutiva. essi saranno soggetti a tassazione e, in conclusione, in caso di morosità e convalida di sfratto per il locatore, vige il diritto di ricevere un credito d’imposta del valore uguale all’imposta che ha versato su canoni scaduti e non percepiti.

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